In gran parte delle provincie italiane con l’approssimarsi della stagione invernale si avvicina anche il tempo dell’obbligatorietà di montare pneumatici invernali o catene da neve. Vi suggeriamo l’accreditata guida proposta dall’ASAPS che fornisce chiare e precise delucidazioni su tutto ciò che occorre sapere sullo specifico tema.
E’ tornato inesorabile l’inverno e per gli automobilisti si ripresentano i quesiti inerenti alle norme che obbligano all’uso di catene da neve o pneumatici invernali.
Sull’argomento, con la finalità di fornire agli Organismi Amministrativi proprietari e concessionari delle Strade ed ai primi cittadini le metodologie volte a disciplinare l’applicazione di tali leggi il Ministro delle Infrastrutture ha voluto dare il suo apporto con la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve” Prot. RU 1580 del 16/01/2013.
Proviamo quindi a fare luce e a sopire i dubbi e a dare una risposta ai quesiti che puntualmente si ripropongono.
Si deve inizialmente tener conto del fatto che con la legge del 29/07/2010 n. 120 è stato variato l’articolo 6, comma 4 lettera e) del DL 30/04/1992, n 285 “Nuovo codice della strada” il quale, nell’attuale modalità, dispone che l’ente possessore della strada, con ordinanza, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti, ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su ghiaccio e su neve”. Questa prospettiva può essere considerata una grande novità visto che la suddetta imposizione può essere limitata ad un preciso spazio di tempo prescindendo dalla situazione metereologica in corso; per rendere tutto ciò noto è stato inserito un nuovo segnale stradale sperimentale divenuto poi effettivo con la Direttiva citata che viene poi riportato con la puntualizzazione che io colore dello sfondo della parte prescrittiva è quello della viabilità su cui viene collocato (verde / autostrada , blu / strada extraurbana, bianco / strada urbana).
Questa nuova disposizione, concernente un limitato spazio di tempo che non tiene conto delle reali condizioni atmosferiche è rivolta sia agli automobilisti che montano pneumatici invernali che per coloro che optano per le catene da neve a bordo , è differente quindi da quella –ancora passibile- che può essere predisposta con adeguata Ordinanza ed espletata dal cartello “Catene per neve obbligatorie” Previsto dal regolamento di attuazione del Codice della strada, con la quale si impone di circolare con pneumatici invernali o catene da neve a partire dal punto in cui il segnale è installato; essendo però, tale cartello installato in modalità permanente e senza altre delucidazioni che esplichino la vigenza, si deve tener conto di tale prescrizione solo nel momento in cui stia nevicando o con il fondo stradale innevato o ghiacciato.
In caso di accertamenti sui percorsi soggetti a tali ordinanze, gli organi di polizia hanno la facoltà di verificare l’adempimento degli obblighi imposti ed in caso di non ottemperanza dei medesimi procedere all’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 87 a Euro 345, prevista – rispettivamente – dall’art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero dall’art. 7, comma 13 del C.d.S se in centro abitato.
Va comunque ricordato che permangono i poteri degli organi di polizia stradali contemplati nell’art. 192., comma 3 del C. d. S. cioè di poter obbligare i guidatori che, non dotati di mezzi antisdrucciolevoli possono rappresentare grave pericolo per la altrui e propria sicurezza in riferimento alle condizioni atmosferiche o del fondo stradale , di non riprendere il proprio viaggio fino al momento in cui non ne siano provvisti, cioè, se ci si trova in autostrada o in strade extraurbane principali di lasciare l’autostrada (art. 175, comma 2, lett. h) e comma 17 del C.d.s.).
I dispositivi antisdrucciolevoli utilizzabili al posto dei pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10/05/2011 – Norme riguardanti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono anche ammessi quelli che rispondono alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così com’è fatto, eccetto l’uso di dispositivi già in dotazione purché adeguati a quanto stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13/03/2002 – Norme riguardanti le catene da neve finalizzate all’uso sui veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli che si debbono avere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del mezzo su cui devono essere montati e, in caso di utilizzo devono essere seguite le istruzioni fornite dalla casa costruttrice del veicolo e del dispositivo stesso. Facciamo in primis riferimento alla casa costruttrice del veicolo in quanto su alcuni mezzi non è previsto il montaggio di catene da neve.
Onde evitare equivoci sull’utilizzo di dispositivi antisdrucciolevoli si puntualizza che gli stessi devono essere istallati almeno sugli pneumatici degli assi motori ovvero a seconda della trazione del mezzo, mentre per i veicoli a trazione integrale le catene andranno montate su tutti gli pneumatici.
Questa tipologia di pneumatici è caratterizzata dalla sigla M+S (ossia “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”), che sta per mud & snow (cioè fango e neve) e si trova sul fianco dello pneumatico stesso; si deve considerare che solo tali specifici pneumatici si possono considerare equivalenti alle catene da neve omologate e quindi, di rispettare le norme.
In alcuni casi, oltre alla sigla M+S si possono trovare altri simboli aggiuntivi inerenti al periodo invernale come ad esempio fiocchi di neve stilizzati; in Italia tale ulteriore specifica non è obbligatoria quindi ha solo valenza di ulteriore indicazione da parte della casa costruttrice.
Gli pneumatici invernali che possono essere utilizzati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ossia che rispettano il regolamento UNECE, provvisti del marchio di omologazione (gli pneumatici omologati hanno marchiato in rilievo su uno dei due fianchi la lettera “E” maiuscola racchiusa in un cerchio oppure la “e” minuscola in un rettangolo e di seguito il numero che identifica la nazione della Comunità Europea che rilascia l’omologazione e da un altro numero di serie; se una di queste sigle dovesse mancare mancherebbe anche l’omologazione europea.
La regolamentazione non prevede difformità per i mezzi a quattro ruote motrici i quali devono anch’essi essere muniti di catene o gomme invernali laddove prescritto.
Questa particolare tipologia di pneumatico è regolamentata dalla Circolare del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile n° 58/71 del 22.10.1971, la quale prevede quanto segue:
Caratteristiche degli pneumatici con chiodi:
– sporgenza dei chiodi dalla superficie dello pneumatico non superiore a 1,5 mm;
– numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160, a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici
La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:
– limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
– applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
– montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
– divieto dell’uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.;
– uso degli pneumatici chiodati limitatamente alla marcia su ghiaccio nel periodo 15 novembre-15 marzo.
La normativa in materia , mentre stabilisce che i dispositivi antisdrucciolevoli devono essere istallati almeno sulle gomme degli assi motori, nel caso di utilizzo di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1 precisa che il montaggio deve avvenire su tutte le ruote in maniera tale da garantire un’uniforme aderenza al fondo stradale.
La Normativa ministeriale fa totalmente luce, laddove, il testo base dell’Ordinanza obbliga che siano gli enti ad imporre pneumatici invernali o catene da neve nel periodo invernale facendo eccezione per i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, ma stabilisce contemporaneamente che, nel periodo di vigenza dell’obbligo, essi possono transitare solo in assenza di ghiaccio o fenomeni nevosi. (ASAPS)
Tratto motori.quotidinao.net